Aggiornato al: 17/10/22
Il decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per realizzare specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (il cosiddetto Superbonus).
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione del 110% dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici.
Vediamo di seguito quali sono gli interventi che possono accedere al superbonus e che possono rendere il tuo condominio più efficiente dal punto di vista energetico. Bisogna precisare che il superbonus suddivide gli interventi in due macro categorie: trainanti e trainati.
Interventi trainanti
Il Superbonus al 110% è riconosciuto per le spese sostenute per almeno uno dei seguenti interventi, cosiddetti “trainanti”:
- Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffreddamento o fornitura di ACS
- Interventi di miglioramento e adeguamento sismico con o senza passaggio di classe di Rischio Sismico
Interventi trainati
Il Superbonus al 110% spetta anche a molti altri interventi, cosiddetti “trainati”, a patto che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti:
- efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus (ad esempio infissi, solare termico, caldaie a condensazione, schermature solari, ecc.), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento.
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica
- eliminazione di barriere architettoniche interne ed esterne
Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:
- Rientrare nelle categorie di immobili previsti (condomini o unifamiliari, destinazione residenziale)
- Avere la conformità urbanistico-catastale
- Conseguire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio
- Rispettare i requisiti tecnici stabiliti da appositi decreti ministeriali
- Rientrare nei limiti di spesa previsti dalla norma