Aggiornato al: 17/10/22

Il DL 34/2020 ha introdotto la possibilità di usufruire di due alternative alla detrazione fiscale, ovvero:
Sconto in fattura;
Cessione del credito.

Nel primo caso, il cliente riceve uno sconto sul corrispettivo dovuto, con un massimo pari al corrispettivo stesso. Il contributo viene anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati e recuperato dallo stesso sottoforma di credito d’imposta. Il fornitore ha anche la possibilità di cedere il credito recuperato ad altri soggetti come istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Nel secondo caso, invece, il cliente può cedere il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, a soggetti come istituti di credito o altri intermediari finanziari.

E’ possibile optare per una delle due alternative alla detrazione, per ogni stato di avanzamento dei lavori. In relazione agli interventi agevolati dal Superbonus, tali stati di avanzamento possono essere massimo due, di cui il primo almeno al 30% e il secondo almeno al 60%.

Per poter usufruire di una di queste opzioni è necessario ottenere un visto di conformità da parte di soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità comunica le opzioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di interventi su parti comuni degli edifici, a comunicare l’opzione in via telematica all’Agenzia delle Entrate è ancora una volta il soggetto che rilascia il visto di conformità.